Capo II
CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
ARTICOLO 2
Finalità
1.
La presente legge disciplina le imprese turistiche che svolgono un'attività professionale organizzata di gestione di aziende ricettive di tipo alberghiero e si servizi turistici annessi e determina i criteri per la loro classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati con un numero di addetti rapportati alla classifica e ai posti letto.
ARTICOLO 3
Esercizi alberghieri .
1.
Sono esercizi alberghieri:
a)
alberghi;
b)
motels;
c)
alberghi residenziali;
d)
villaggi - albergo;
e)
residenze della salute - beauty - farms.
2.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori.
3.
I motels sono esercizi alberghieri che, dotati di bar e servizi di ristorazione, devono altresì assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari alle stanze di cui sono dotati, maggiorato del dieci per cento, nonchè dei servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.
4.
Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina e che offrono alloggio per periodi non inferiori a sette giorni.
5.
Assumono la denominazione di villaggio - albergo gli esercizi che dotati di requisiti propri degli alberghi o degli alberghi residenziali, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
6.
Le residenze della salute - beauty - farms sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo. L'alloggio è offerto per periodi non inferiori a sette giorni.
ARTICOLO 4
Dipendenze - Dependances
1.
Presso gli alberghi può essere previsto non più di un immobile adibito a dipendenza - dependance, posto nelle immediate adiacenze della struttura ricettiva principale. La dipendenza - dependance deve essere dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati facenti capo alla ricezione della struttura principale e non deve presentare requisiti strutturali e di servizi tali da poter essere considerata come struttura ricettivo - alberghiera autonoma.
ARTICOLO 5
Piccoli appartamenti - Suites
1.
Gli esercizi alberghieri possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites.
Capo III
CLASSIFICAZIONE
ARTICOLO 6
Classificazione a stelle
1.
Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
2.
Gli esercizi classificati " cinque stelle " assumono la denominazione aggiuntiva " lusso " quando l'immobile presenti eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.
3.
Agli alberghi residenziali e ai villaggi - albergo è attribuita una classificazione non inferiore a tre stelle.
4.
Alle residenze della salute - beauty - farms di norma è attribuita una classificazione non inferiore a tre stelle.
5.
Ai motels è attribuita una classificazione non superiore a quattro stelle.
6.
L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del possesso di tutti i requisiti di cui alle Tabelle allegate A) e B).
7.
Gli esercizi alberghieri hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e alla denominazione, il numero di stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.
8.
Le dipendenze - dependances sono di norma classificate con un numero di stelle inferiore a quello di classificazione attribuito alla struttura alberghiera principale.
ARTICOLO 7
Procedura di classificazione
1.
L'istanza per la classificazione di un nuovo esercizio ricettivo alberghiero deve essere presentata all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:
a)
domanda in carta legale contenente, fra l'altro, l'indicazione della denominazione dell'esercizio;
b)
planimetria dell'immobile in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e firmata dal responsabile del progetto, con il riferimento ai dati relativi alla concessione edilizia e con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali;
c)
relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d)
certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società , certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso proposto;
e)
certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f)
dichiarazione dell'attrezzatura corredata dalla tabella dei requisiti e dei prezzi;
g)
certificato o nulla - osta provvisorio di prevenzione incendi per gli edifici con capacità ricettiva superiore a venticinque posti letto, ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818
e successive modificazioni.
2.
L'Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi appartenenti a catene alberghiere o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altra azienda ricettiva in attività o ad altra azienda cessata. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.
3.
L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell'Azienda stessa.
4.
La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica provvisoria sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.
5.
La licenza di esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l'azienda alberghiera, su istanza del titolare o del gestore e previa acquisizione del provvedimento di attribuzione della classifica. La licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica attribuita alla capacità ricettiva autorizzata, al periodo di apertura annuale o stagionale. Il provvedimento, in copia conforme all'originale, è trasmesso all'Azienda di promozione turistica e all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale.
6.
Qualora entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di attribuzione da parte della Giunta regionale della classifica provvisoria il Comune non abbia rilasciato la licenza di esercizio e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale, la classifica provvisoria è revocata.
7.
La Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la classificazione e la vigilanza sulle strutture ricettive alberghiere istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, attribuisce la classifica definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8.
Per verificare la consistenza del personale e dei servizi offerti, ai fini dell'attribuzione della classifica definitiva, l'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale acquisisce il libro matricola ed il registro presenze del personale in copia autentica a norma di legge.
9.
Entro lo stesso termine di cui al
comma 6
, gli esercizi alberghieri ai quali, ai sensi dell'
art. 3 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 20
, deve essere preposto un direttore di albergo, comunicano all'Azienda di promozione turistica e all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale il nominativo del direttore e, in caso di assunzione del medesimo, idonea documentazione comprovante l'instaurazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 8
Variazioni di capacità ricettiva e della titolarità dell'esercizio .
1.
Le istanze per variazioni della capacità ricettiva dell'esercizio alberghiero devono essere presentate all'Azienda di promozione turistica che ne cura l'istruttoria, con la procedura di cui all'
art. 7
e con la documentazione di cui alle lett. a), b), c), e), f), g) del
comma 1
dello stesso articolo.
2.
Il Comune competente autorizza la variazione di titolarità dell'esercizio alberghiero e ne dà comunicazione all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica.
3.
Per le variazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta rispettivamente dell'Azienda o del Comune competente, delibera il provvedimento di presa d'atto.
ARTICOLO 9
Revisione di classifica
1.
Qualora si verifichino variazioni strutturali, di servizi o di requisiti tali da comportare l'attribuzione di una diversa classificazione, la Giunta regionale adotta un nuovo provvedimento di classificazione su proposta dell'Azienda di promozione turistica secondo le procedure di cui ai commi 3 e 7 dell'
art. 7
.
ARTICOLO 10
Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri
1.
Il titolare o il gestore dell'azienda alberghiera che intenda chiudere il proprio esercizio o parte di esso per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea da parte del Comune che decide, tenuto conto delle esigenze turistico - ricettive della località , sentita l'Azienda di promozione turistica.
2.
Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione alla chiusura temporanea all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica.
ARTICOLO 11
Riclassificazione quinquennale
1.
La classificazione ha durata quinquennale a partire dal 1° gennaio.
2.
L'istruttoria per la riclassificazione quinquennale degli esercizi alberghieri è espletata dall'Azienda di promozione turistica competente nel secondo semestre dell'anno di scadenza del quinquennio, previo sopralluogo effettuato da propri dipendenti. La proposta di riclassificazione è trasmessa dal direttore dell'azienda alla Commissione regionale di cui al
comma 7 dell'art. 7
, la quale, anche a seguito di diretti sopralluoghi, formula la proposta alla Giunta regionale, tramite l'Ufficio turismo - industria alberghiera.
3.
Per gli esercizi alberghieri che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
4.
La Giunta regionale non procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio.
ARTICOLO 12
Rilevazioni statistiche
1.
Al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari o i gestori degli esercizi alberghieri provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze e fanno pervenire all'Azienda di promozione turistica competente per territorio l'apposito modello ISTAT entro cinque giorni dalla scadenza di ciascuna decade di ogni mese.
ARTICOLO 13
Vigilanza
1.
L'accertamento delle violazioni connesse all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera è effettuato dall'Ufficio turismo e industria alberghiera della Giunta regionale, tramite la Commissione regionale di cui al
comma 7 dell'art. 7
.
2.
In caso di urgenza, l'Ufficio procede direttamente all'accertamento delle violazioni, dandone comunicazione alla Commissione regionale di cui al
primo comma
.
3.
Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge regionale.
ARTICOLO 15
Abrogazione della precedente normativa
1.
Gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 12 bis e 13 della
legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
" Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta " sono abrogati per la parte concernente le aziende alberghiere. Sono inoltre abrogati il quadro di classificazione degli esercizi ricettivi e le tabelle A e B con i rispettivi riepiloghi dei requisiti obbligati, posti in allegato alla predetta legge regionale.
2.
Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 16 della
legge regionale 14 aprile 1987, n. 23
"Integrazioni e modificazioni alla
lr 8 giugno 1981, n. 33
: Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta" sono abrogati per la parte concernente le aziende alberghiere. E'inoltre abrogata la tabella requisiti obbligati per alberghi con 5 stelle lusso posta in allegato alla predetta legge regionale.
3.
Le leggi regionali
12 agosto 1981, n. 51
"Modifica termine operatività
art. 12 legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
" e
7 marzo 1983, n. 5
"Integrazione della
legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
, contenente norme sulla disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere ed all'aria aperta", sono abrogate.