Legge regionale 12 settembre 1994, n. 33


LEGGE REGIONALE n.33 del 12 settembre 1994

Documento vigente al 24/02/2000

Date di vigenza che interessano il documento:

 06/10/1994  entrata in vigore
 11/07/1996  modifica
 29/05/1997  modifica
 24/02/2000  modifica
 27/04/2000  modifica
 13/01/2007  abrogazione

Vedi documento vigente alla data:

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994 , n. 33
Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8. (3)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 21/09/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta turistico - ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale di classificazione degli esercizi, dispone la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'art. 3 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.

ARTICOLO 2

Iniziative ammesse a finanziamento

1. Le provvidenze sono concesse per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività , finalizzate al mantenimento della classificazione posseduta o al passaggio ad un livello di classificazione superiore;

b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive all'aria aperta in attività ;

c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;

d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere;

e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta  nonchè l' acquisto, in tutto o in parte, di azienda ricettive in esercizio[8]  .

1bis. L'acquisto di cui alla lett. c) del comma 1, finalizzato alle opere ivi previste, può essere operato mediante acquisizione di aziende ricettive in esercizio o di non meno del sessanta per cento delle partecipazioni al capitale sociale di imprese esercenti attività turistico-ricettive. [9]

ter. 1 Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa ritenuta ammissibile è valutata sull'importo minore tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote societarie e il valore dell'immobile oggetto di intervento    . [10]

2. Le opere di cui al comma 1 sono quelle ritenute utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, incluse quelle concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo - ricreative, di ristoro, che siano annesse alla ricettività , di cui costituiscono parte integrante.

3. Per consentire l'intervento finanziario agevolato di cui alla presente legge in favore dei titolari o gestori delle aziende ricettive in attività di cui alle lettere a) e b), del comma 1, il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 1995.

ARTICOLO 3

Provvidenze

[ 1. ] [12]

1. Per le iniziative previste all'art. 2, la Regione concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata, su mutui concessi per importi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Istituti bancari convenzionati, nella misura dell'ottanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro e comunque non superiore a cinque punti. [15]

2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera.   Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre alla maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto. (1) [17] 

3. Il concorso regionale è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.

4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, semprechè dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2. (2) [18]

ARTICOLO 4

Delega delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative relative alla presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno le suddette Amministrazioni trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulla gestione della delega unitamente a:

a) elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento con l'indicazione delle priorità di cui al comma 1, dell'art. 2;

b) le motivazioni, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo;

c) l'ammontare del mutuo concesso.

2. La Giunta regionale esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sulle funzioni delegate.

3. Il mancato esercizio delle funzioni delegate o l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, comporta l'intervento in via sostitutiva della Giunta regionale.

ARTICOLO 5

Convenzioni

1. Per l'attuazione delle provvidenze di cui all'art. 3, le Amministrazioni provinciali stipulano unitariamente una convenzione con gli Istituti di credito che preveda, tra l'altro:

a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonchè il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;

b) la durata del mutuo, che non può eccedere i venti anni.

ARTICOLO 6

Domande

1. Per l'ottenimento delle provvidenze di cui all'art. 3 gli interessati presentano domanda al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, corredata dalla documentazione seguente:

a) progetto esecutivo;

b) relazione tecnica contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

c) preventivo di spesa corredato dal computo metrico estimativo delle opere da realizzare;

d) copia del contratto preliminare di acquisto nei casi previsti alle lett. c), d), e), dell'art. 2;

e) piano finanziario;

f) copia conforme della concessione edilizia o del provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione comunale;

g) in caso di società , copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e certificato di vigenza della Cancelleria del Tribunale;

h) indicazione dell'Istituto di credito prescelto per la concessione del mutuo;

i) in caso di istanza prodotta dal gestore, copia autentica del contratto di affitto di durata almeno pari alla durata del piano di ammortamento del mutuo.

2. Copia della domanda è inviata alla Giunta regionale - Ufficio turismo industria alberghiera.

ARTICOLO 7

Procedure di concessione delle provvidenze

1. Le Amministrazioni provinciali espletano l'istruttoria delle istanze e deliberano l'ammissione a finanziamento con le modalità per la concessione del concorso sugli interessi, le eventuali varianti ai progetti e fissano i tempi per la realizzazione delle opere.

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione formale della stipula del contratto di mutuo, l'Amministrazione provinciale, dispone per la liquidazione del contributo.

ARTICOLO 8

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quanto sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico - produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'amministrazione provinciale dispone la revoca del beneficio, dandone comunicazione alla Giunta regionale entro dieci giorni a decorrere dalla rata di ammortamento successiva all'autorizzazione alla cancellazione, subordinando tale revoca, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.

ARTICOLO 9

Riparto stanziamenti

1. I fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 3 sono riportati dalla Giunta regionale tra le Province della regione, di norma nella misura del settanta per cento per la Provincia di Perugia e del trenta per cento per la Provincia di terni.

ARTICOLO 10

Accreditamento fondi

1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Amministrazioni provinciali, unitamente alla relazione di cui all'art. 4, comma 1.

ARTICOLO 11

Abrogazioni

1. La legge regionale 16 maggio 1988, n. 15 « Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica » è abrogata.

2. La legge regionale 27 marzo 1990, n. 8 «Contributi in conto capitale per l'accesso alle operazioni di credito con provvista estera per la qualificazione dell'offerta turistica» è abrogata.

ARTICOLO 12

Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8

1. L'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è sostituito dal seguente:
 
« 1. Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta devono essere autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
 
2. La destinazione d'uso degli esercizi ricettivi extralberghieri disciplinati dalla presente legge è compatibile con la destinazione di zona «E» prevista dagli strumenti urbanistici regionali e sub - regionali.
 
3. Gli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino il recupero e la riqualificazione di edifici o complessi edilizi esistenti nelle zone omogenee «A», «D», «E», «F» di cui al DM 2 aprile 1968, così come definite negli strumenti urbanistici comunali, sono attuati esclusivamente previa approvazione di piano particolareggiato esecutivo di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 o piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
 
4. Le attività ricettive extralberghiere e all'aria aperta che siano oggetto di nuova previsione di zone negli strumenti urbanistici generali dei comuni, devono essere disciplinate in zone omogenee del tipo «D», destinate ad impianti produttivi turistici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e dell'art. 22 delle norme attuative del Piano urbanistico territoriale, approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 o in zone «F» destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 2 aprile 1968.
 
5. La Giunta regionale detta criteri per la compatibilità ambientale ed urbanistica degli interventi di cui al presente articolo
».

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 e la lettera f) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, sono abrogate.

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è sostituita dalla seguente: « f) per i villaggi turistici, certificato di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni e del DM 16 febbraio 1982 ».

4. Al punto 1.18 dell'Allegato « E » alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, la parola «quaranta» è sostituita dalla parola «venti».

5. Al punto 2.08 dell'Allegato «E» alla L.R. 14 marzo 1994, n. 8, la voce 2.083 è soppressa; alla voce 2.084 viene aggiunto, all'interno della parentesi la voce 2.0610.

ARTICOLO 13

Norme transitorie

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, instaurati ai sensi della legge regionale 16 maggio 1988, n. 15, sono portati a compimento ai sensi della presente normativa, fatto salvo l'obbligo di integrazione della documentazione.

2. Fino alla stipula delle nuove convenzioni di cui all'art. 5 sono operanti le convenzioni già stipulate con gli Istituti di credito, ai sensi dell'art. 4 della lr 16 maggio 1988, n. 15.

ARTICOLO 14

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 2.023.395.000 da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, come segue:

a) quanto a L. 1.023.395.000 al cap. 9280, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1994, denominato: «Concessione di contributi in forma attualizzata nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività. Finanziamento con fondi statali»;

b) quanto a L. 1.000.000.000 al cap. 9281 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1994, denominato: «Concessione di contributi in forma attualizzata nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento ed ammodernamento di aziende ricettive in attività. Finanziamento con fondi propri».

2. All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte come segue:

- quanto a L. 1.023.395.000 con pari disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Umbria sullo stanziamento 1990 dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e che con legge di bilancio verranno reiscritti alla competenza del fondo globale del cap. 9710;

- quanto a L. 500.000.000 con la disponibilità che sarà appositamente prevista dal fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994;

- quanto a L. 500.000.000 con pari riduzione della dotazione del cap. 9286 del bilancio regionale.

3. All'onere per lo svolgimento della delega conferita alle Amministrazioni delle Province di Perugia e di Terni a norma dell'art. 4 della presente legge, si fa fronte con l'esistente stanziamento del cap. 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Perugia, 12 settembre 1994

Carnieri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera rr legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

[8] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 maggio 1997, n. 18. - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 giugno 1996, n. 13.

[9] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 2000, n. 8.

[10] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 2000, n. 8.

[11] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 31 marzo 2000, n. 33.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 2000, n. 8.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 maggio 1997, n. 18.

[14] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 maggio 1997, n. 18. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 maggio 1997, n. 18.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 2000, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 31 marzo 2000, n. 33.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 31 marzo 2000, n. 33.

[17] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 maggio 1997, n. 18.

[18] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 7 maggio 1997, n. 18. - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 7 maggio 1997, n. 18.

Note della redazione

(3) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. eee) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13

(1) - 

Il presente periodo è stato aggiunto, con la stessa formulazione, anche dall'art. 2, comma 2, della L.R. 21 gennaio 2000, n. 8.

(2) - 

Il presentecomma è stato aggiunto, con la stessa formulazione, anche dall'art. 2, comma 3, della L.R. 21 gennaio 2000, n. 8.