Formazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERP
Art. 5
Determinazione dei punteggi.
1.
Il punteggio massimo per la formazione della graduatoria è stabilito in ventisei punti complessivi, suddivisi in due gruppi di condizioni: soggettive, per le quali è previsto un tetto massimo di quindici punti ed oggettive, per le quali è previsto un tetto massimo di undici punti.
2.
I punteggi relativi alle condizioni soggettive sono i seguenti:
a)
punti da 1 a 4 relativi al reddito del nucleo familiare, calcolato con le modalità di cui all'
articolo 31, comma 1, lettera a) della L.R. n. 23/2003
, non superiore:
1)
all'ottanta per cento del limite per l'accesso punti 1;
2)
al sessanta per cento del limite per l'accesso punti 2;
3)
al quaranta per cento del limite per l'accesso punti 3;
4)
al venti per cento del limite per l'accesso punti 4;
b)
punti da 1 a 4:
1)
nucleo familiare composto da cinque o più persone punti 1;
2)
presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni:
- uno o due minori punti 1;
- tre o più minori punti 2;
3)
presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore ai 65 anni punti 1;
4)
presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, certificato ai sensi della normativa vigente:
- con invalidità compresa tra il settantacinque per cento ed il cento per cento punti 2;
- con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento punti 4;
c)
punti da 2 a 5:
1)
nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età superiore ai sessantacinque anni punti 3;
2)
nucleo familiare composto esclusivamente da giovani con non più di trenta anni punti 2;
3)
nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con:
- un minore a carico punti 4;
- due o più minori a carico punti 5;
d)
nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente, con uno o più minori a carico e costituitasi da non più di un anno alla data di pubblicazione del bando punti 2
3.
I punteggi relativi alle condizioni oggettive sono i seguenti:
a)
punti da 1 a 3:
1)
nucleo familiare che abiti in locali non destinati ad abitazione, quali baracche, garages, prefabbricati, roulottes, seminterrati punti 1;
2)
nucleo familiare che abiti in ambienti procurati a titolo provvisorio da organi, enti e/o associazioni di volontariato e/o ONLUS, preposte all'assistenza pubblica punti 3;
3)
nucleo familiare che abiti in un alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente punti 2;
4)
nucleo familiare che abiti in un alloggio privo di servizio igienico completo composto da WC, lavabo, doccia o vasca o con servizio igienico posto all'esterno dell'alloggio ovvero con servizio igienico privo di disponibilità di acqua corrente punti 3;
b)
punti da 1 a 3 relativi ad un nucleo familiare che abiti in un alloggio con i seguenti standard di sovraffolamento:
1)
due persone in un vano convenzionale, tre persone in due vani convenzionali, quattro persone in tre vani convenzionali, cinque persone in quattro vani convenzionali, sei o più persone in cinque vani convenzionali punti 1;
2)
tre persone in un vano convenzionale, quattro persone in due vani convenzionali, cinque persone in tre vani convenzionali, sei o più persone in quattro vani convenzionali punti 2;
3)
cinque persone in due vani convenzionali, sei o più persone in tre vani convenzionali punti 3;
c)
punti da 1 a 5 relativi ad un nucleo familiare che abiti in un alloggio che deve essere rilasciato:
1)
a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, emessi dalla autorità competente da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando punti 3;
2)
a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato su contratto pluriennale escluso il caso di inadempienza contrattuale o comunque di qualunque altro provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria al quale la legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'
articolo 474 c.p.c.
:
- da eseguirsi entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando punti 5;
- da eseguirsi dopo i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando punti 3;
3)
in caso di alloggio di servizio, per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro che debbano avvenire entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del bando punti 1.
4.
Ai fini dell'attuazione del calcolo delle condizioni soggettive di cui al
comma 2
non sono cumulabili tra loro i seguenti punteggi:
a)
lettera b)
, punto 2) non è cumulabile con
lettera c)
, punto 3);
b)
lettera b)
, punto 3) non è cumulabile con
lettera c)
, punto 1);
c)
lettera c)
, punto 2) non è cumulabile con lettere c), punto 3) e d).
5.
Ai fini dell'attuazione del calcolo delle condizioni oggettive lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi elencati, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
a)
elementi propri dell'unità immobiliare:
1)
pavimenti;
2)
pareti e soffitti;
3)
infissi;
4)
impianto elettrico;
5)
impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6)
impianto di riscaldamento;
b)
elementi comuni:
1)
accessi, scale e ascensore;
2)
facciate, coperture e parti comuni in genere.
6.
Ai fini dell'attuazione del calcolo delle condizioni oggettive di cui al
comma 3
i punteggi di cui alla lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) non sono cumulabili tra loro e i punteggi di cui alla lettera c) punti 1), 2) e 3) non sono cumulabili tra di loro.
7.
Il numero dei vani convenzionali di cui al
comma 3, lettera b)
, punti 1), 2) e 3) è determinato dividendo per sedici l'intera superficie dell'unità immobiliare abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.
8.
Le condizioni di cui al
comma 3, lettera a)
e b) sono attestate dal comune e devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso.