Art. 2
(Modificazioni ed integrazione all'
art. 3
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
, le parole: "
e d)
" sono sostituite dalle seguenti: "
, d) e d ter)
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
, le parole: "
lettere b) e c)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettere b), c), ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29, e d ter)
".
3.
Il
comma 5 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
è sostituito dal seguente:
"
5. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'
articolo 29, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003
è considerata:
a) stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
b) principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.
".
4.
Al
comma 6 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
, dopo le parole: "
lettera c)
" sono aggiunte le seguenti: "
, ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29
".
Art. 5
(Norma transitoria)
1.
Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.