Art. 1
(Istituzione e compiti)
1.
È istituita presso l'Assemblea legislativa, ai sensi dell'
articolo 55 dello Statuto regionale
, una Commissione speciale denominata: "Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari" (di seguito Commissione speciale).
2.
La Commissione speciale ha il compito di elaborare proposte di atti legislativi in ordine alla revisione dello
Statuto regionale
e proposte di deliberazione non legislativa concernenti modificazioni e integrazioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
3.
La Commissione speciale effettua inoltre indagini e studi sui contenuti della legge elettorale regionale, eventualmente predisponendo all'esito una proposta di modificazione della medesima legge.
4.
La Commissione speciale ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ad elaborare le proposte nelle materie di cui ai commi 2 e 3, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione con le componenti istituzionali, sociali, culturali e di ricerca della comunità regionale.
5.
La Commissione speciale può organizzare seminari e convegni sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
Art. 2
(Organizzazione)
1.
Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione speciale si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa.
2.
Il Presidente della Commissione speciale si avvale di un ufficio di supporto ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21
(Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale).
3.
La Commissione speciale, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.
Art. 3
(Componenti)
1.
La Commissione speciale è composta da un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare salvo che i componenti del gruppo si trovino tutti nella condizione di cui al
comma 2
.
2.
Non possono essere designati a far parte della Commissione speciale, il Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale e il Presidente dell'Assemblea legislativa. Non trova applicazione l'articolo 16, comma 4-bis, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
3.
Il Presidente di ciascun gruppo consiliare, designa, tra i componenti del gruppo stesso, il proprio rappresentante nella Commissione speciale, entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.
4.
Fatto salvo quanto previsto al
comma 2
, il Gruppo misto, ove costituito, è rappresentato nella Commissione speciale da un solo componente del Gruppo stesso indicato secondo le modalità di cui al
comma 3
.
Art. 4
(Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale)
1.
La Commissione speciale, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2.
Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.
3.
Ai fini della votazione di cui al
comma 1
, ogni Consigliere componente della Commissione speciale dispone di tante schede per esprimere il nominativo del candidato quanti sono i Consiglieri del gruppo consiliare che rappresenta. Ogni scheda di votazione può riportare un solo nome.
4.
Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
5.
La carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e di Presidente di Commissione consiliare permanente.
6.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione speciale godono delle indennità di funzione spettanti ai presidenti e vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
7.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui è necessario procedere alla rielezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione speciale.
Art. 5
(Espressione del voto)
1.
In sede di votazione, ogni Consigliere componente della Commissione speciale, compreso l'unico Consigliere designato in rappresentanza del gruppo misto, ove costituito, esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo consiliare che rappresenta, salvo che venga comunicato al Presidente della Commissione speciale il dissenso di singoli Consiglieri, prima dell'inizio della votazione.
2.
La Commissione speciale è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari espressi complessivamente dai gruppi rappresentati nella stessa Commissione speciale ai sensi dell'
articolo 3
.
3.
Possono partecipare ai lavori della Commissione speciale, senza diritto di voto, i consiglieri che non sono stati designati quali componenti.
Art. 6
(Funzionamento)
1.
Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti in sede referente.
Art. 7
(Durata della Commissione speciale)
1.
La Commissione speciale conclude i propri lavori entro trenta mesi dalla data del suo insediamento e si scioglie automaticamente. Entro il suddetto termine la Commissione speciale trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti ai fini di cui all'articolo 37, comma 3, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2.
Il termine di cui al primo periodo del
comma 1
può essere prorogato con decisione della Commissione stessa ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato e comunque non superiore alla scadenza del quinquennio di durata in carica dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'
articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165
(Disposizioni di attuazione dell'
articolo 122, primo comma della Costituzione
). Nel caso di scioglimento dell'Assemblea legislativa, la Commissione speciale si scioglie automaticamente decorsi trenta giorni dal decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui all'
articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale
ed entro tale termine deve trasmettere all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI", Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa:
a)
capitolo 00008_s euro 20.000,00 per l'anno 2020, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro 135.000,00 nel caso previsto dall'
articolo 7, comma 2
, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'
articolo 4, comma 6
;
b)
capitolo 00100_s euro 31.005,73 per l'anno 2020, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro 209.288,70 nel caso previsto dall'
articolo 7, comma 2
, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'
articolo 2, comma 2
;
c)
capitolo 00100_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall'
articolo 1
, commi 3, 4, 5, e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.