Legge regionale 4 novembre 2020, n. 10
LEGGE REGIONALE n.10 del 4 novembre 2020
Documento vigente
Date di vigenza che interessano il documento:
26/11/2020
entrata in vigore
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
4 novembre 2020
, n.
10
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
85 del
11/11/2020
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 2
(Integrazione della
l.r. 28/2012
)
1.
Dopo l'
articolo 13 della l.r. 28/2012
, è inserito il seguente: "
Art. 13-bis
(Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza)
1. Sulla indennità di carica è applicata una trattenuta in misura fissa per ogni assenza ingiustificata alle sedute dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno all'Assemblea legislativa.
2. L'importo della trattenuta di cui al comma 1 e le cause di assenza giustificata sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
".
Art. 3
(Decorrenza dell'efficacia)
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore delle norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa di cui al
comma 2 dell'articolo 13-bis della l.r. 28/2012
, come inserito dalla presente legge e da tale data non trovano più applicazione le disposizioni contenute in deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dettate sulla base del
comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 28/2012
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 4 novembre 2020
Tesei