Legge regionale 4 novembre 2020, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 4 novembre 2020

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

 26/11/2020  entrata in vigore
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 novembre 2020 , n. 10
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 85 del 11/11/2020

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all' articolo 13 della l.r. 28/2012 )

1. La rubrica dell' articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ), è sostituita dalla seguente: " Spese di esercizio del mandato ".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 28/2012 , è abrogato.

Art. 2

(Integrazione della l.r. 28/2012 )

1. Dopo l' articolo 13 della l.r. 28/2012 , è inserito il seguente: " Art. 13-bis
 
(Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza)
 
1. Sulla indennità di carica è applicata una trattenuta in misura fissa per ogni assenza ingiustificata alle sedute dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno all'Assemblea legislativa.
 
2. L'importo della trattenuta di cui al comma 1 e le cause di assenza giustificata sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
".

Art. 3

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore delle norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis della l.r. 28/2012 , come inserito dalla presente legge e da tale data non trovano più applicazione le disposizioni contenute in deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dettate sulla base del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 28/2012 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 novembre 2020

Tesei