Art. 1
(Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)
1.
La Regione, in attuazione dell'
articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
) autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
Art. 2
(Programmi di sperimentazione gestionale)
1.
I programmi di cui all'
articolo 1
sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di economicità ed efficienza, e devono garantire:
a)
la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale;
b)
la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali;
c)
il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.
1-bis.
Le sperimentazioni gestionali possono riguardare tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso la riqualificazione dei servizi, l'ammodernamento delle strutture e l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi.
[3]
2.
I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui all'
articolo 3
, sono adottati dalla Giunta regionale.
Art. 3
(Progettazione)
1.
I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall'
articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992
e devono, ai fini della loro ammissibilità, contenere:
a)
l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
b)
la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;
c)
la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti;
d)
la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale;
e)
l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;
f)
la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.
Art. 4
(Attivazione)
1.
L'attivazione della sperimentazione garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende sanitarie coinvolte ed avviene a seguito di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ai sensi della normativa vigente.
Art. 5
(Controlli)
1.
La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva che nella gestione operativa.
Art. 6
(Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.)
1.
La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, autorizza l'Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992
, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1.
Le operazione di cui ai precedenti articoli sono effettuate senza oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.