Legge regionale 6 maggio 2024, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 6 maggio 2024

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

 23/05/2024  entrata in vigore
REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 6 maggio 2024 , n. 6 .
Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 08/05/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, di abbandono delle fonti fossili in favore della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) di recepimento della stessa, nonché nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e della normativa regionale in materia, promuove e sostiene i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici di diritto autonomo che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 .

2. Ai fini della presente legge, gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono gruppi di almeno due clienti finali che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall' articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 .

Art. 3

(Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile)

1. La Regione sostiene, attraverso contributi e altri strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e dei gruppi di autoconsumatori, nonché all'acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all' articolo 1 .

2. Nella determinazione delle forme di sostegno e della loro entità la Regione tiene conto:

a) della natura e della condizione economica dei membri delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autonsumatori privilegiando soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la povertà energetica e perseguire finalità di solidarietà sociale;

b) della localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti di riqualificazione territoriale a servizio di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile situati in aree montane ed interne, come definite nella Strategia Nazionale per le Aree Interne, del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e di favorirne il ripopolamento;

c) della realizzazione di progetti che prevedono inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore;

d) della presenza, nelle comunità energetiche rinnovabili, di enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che abbiano messo a disposizione aree pubbliche o tetti degli edifici pubblici per realizzare gli impianti a servizio delle stesse comunità energetiche.

Art. 4

(Iniziative di competenza della Regione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.

2. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore.

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, reso ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste all' articolo 3 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5

(Registro delle comunità energetiche rinnovabili)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Umbria, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico di cui all' articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

a) i dati identificativi delle comunità energetiche;

b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;

c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.

3. Ai fini dell'implementazione del Registro di cui al comma 1 , le comunità energetiche rinnovabili presenti sul territorio regionale beneficiarie delle forme di sostegno previste dalla presente legge, devono redigere e aggiornare annualmente un bilancio energetico, il quale deve contenere, almeno, i dati relativi alla composizione della comunità, sia in termini di tipologia che di quantità dei membri; i dati relativi alla localizzazione degli impianti a servizio della comunità, nonché i dati necessari a determinare la quantità di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse alla Regione Umbria e ai comuni da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021 .

Art. 6

(Tavolo tecnico)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente coinvolgendo il territorio e i principali portatori di interesse, al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) raccogliere dati sulla composizione e localizzazione delle comunità energetiche rinnovabili;

c) individuare le best practices al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile;

d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 7

(Notifica all'Unione Europea)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad accezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di efficientamento energetico e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all' articolo 6 , trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente, in particolare, dati e informazioni riguardanti:

a) gli interventi realizzati nel biennio di riferimento in attuazione dell' articolo 3 della presente legge, con l'indicazione delle risorse stanziate ed utilizzate;

b) le iniziative di formazione e informazione realizzate nel biennio di riferimento in attuazione dell' articolo 4 della presente legge;

c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite, dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, con l'indicazione delle caratteristiche degli impianti installati;

d) la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, la quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.

2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 110.000,00 alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", a cui si fa fronte mediante le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

3. Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati e autorizzati annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 6 maggio 2024

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