Art. 1
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1.
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 approvato con
legge regionale 4 novembre 2024, n. 29
(Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
1.
A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 44.078.907,09.
Art. 3
(Fondo di cassa inizio esercizio 2025)
1.
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 è determinato in euro 698.946.343,65.
Art. 4
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla
legge regionale 4 novembre 2024, n. 29
)
1.
All'
articolo 6 della l.r. 29/2024
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al
comma 1
l'importo di "
71.811.736,92
" è sostituito dal seguente: "
44.078.907,09
";
b)
al
comma 2
gli importi di "
24.000.000,00
", "
19.650.000,00
" e "
12.650.000,00
" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "
35.007.567,09
", "
13.910.000,00
" e "
19.960.000,00
".
Art. 5
(Variazioni di bilancio)
1.
Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.
2.
Per effetto delle variazioni di cui al
comma 1
sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Art. 6
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2025-2027)
1.
Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'
articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 29
(Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027).
2.
Sono pertanto approvati, ai sensi del
comma 1
, i seguenti allegati alla presente legge:
a)
Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 2);
b)
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 3);
c)
Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 4);
d)
riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 5);
e)
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
f)
Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 7);
g)
riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 8);
h)
Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 9);
i)
riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 10);
j)
quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);
k)
prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 12);
l)
prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
m)
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2025-2027 (Allegato 14);
n)
prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
o)
nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2025-2027 (Allegato 16);
p)
elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);
q)
elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);
r)
elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2025-2027 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) (Allegato 19).
Art. 7
(Destinazione risultato di amministrazione disponibile esercizio 2024 dell'Assemblea legislativa)
1.
Il risultato di amministrazione disponibile di euro 4.337.525,48 accertato nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 dell'Assemblea legislativa, da restituire al Bilancio regionale, è destinato al finanziamento della quota di cofinanziamento regionale del PR FSE 2021-2027.
2.
Al fine di quanto disposto al
precedente comma 1
, la somma di euro 4.337.525,48 è iscritta nella Parte Entrata al Titolo 3, Tipologia 500 del Bilancio regionale di previsione e, per il medesimo importo, nella Parte Spesa dell'esercizio 2025 ad incremento del "Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari" previsto alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027.
Art. 8
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)
1.
Al fine di garantire il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica richiesto alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi del
comma 786, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), nelle more della definizione delle procedure previste al medesimo comma per il riparto del concorso alla finanza pubblica tra le Regioni, è autorizzato l'accantonamento di euro 5.493.747,36 per l'anno 2025 e di euro 16.481.242,09 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 9
(Autorizzazione all'acquisto di immobili e abrogazione dell'
articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12
)
1.
L'
articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12
(Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali) è abrogato.
2.
La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare le seguenti porzioni immobiliari che vengono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelle indicate al
terzo comma dell'articolo 826 del codice civile
:
a)
porzione di immobile di proprietà della Provincia di Perugia, ubicato in Via Palermo n. 86 A, B, C, D, E a Perugia, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 253, particelle 1434, sub 3, sub 4, sub 5/porzione, sub 6, sub 7 del piano terra, sub 7/porzione del piano primo, sub 7/porzione del piano quinto e lastrico solare, con superficie commerciale complessiva di circa 2066 mq, le particelle suddette corrispondono al catasto terreni del Comune di Perugia al foglio 253, particella 1561, qualità ente urbano, con superficie catastale complessiva di 2167 mq, al prezzo complessivo non superiore ad euro 3.000.000,00 comprensivo delle spese per la redazione della perizia di stima, delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto;
b)
porzione di immobile ubicato in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 12 a Terni presso il complesso immobiliare denominato "Tulipano" distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al foglio 69, particelle 969 sub 88, sub 97 e sub 204, con superficie commerciale complessiva di circa mq 954, le particelle suddette corrispondono al catasto terreni del Comune di Terni al foglio 69 particella 969, qualità ente urbano, con superficie catastale complessiva di 15551 mq, al prezzo complessivo non superiore ad euro 3.000.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.
3.
Ai sensi dell'
articolo 14, comma 7 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1
(Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) le porzioni degli immobili di cui al
comma 2
sono destinate ad uso gratuito all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quali sedi del Centro per l'Impiego di Perugia e di Terni.
4.
La copertura finanziaria delle spese di cui al
comma 2
è assicurata dalle risorse finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assegnate alla Regione Umbria per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", per le annualità 2020-2025.
5.
L'onere complessivo di euro 6.000.000,00 è imputato allo stanziamento dell'esercizio 2025, relativo ai fondi di cui al
comma 4
, della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 10
(Integrazione autorizzazione di spesa
articolo 2, comma 4, legge regionale 28 aprile 2022, n. 7
)
1.
La spesa autorizzata per l'anno 2025 per il rifinanziamento degli interventi di cui all'
articolo 2, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 7
(Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura Aeroporto internazionale S. Francesco di Assisi) con la Tabella A allegata all'
articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 28
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2025)) è integrata dell'importo di euro 4.500.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2.
La spesa di cui al
comma 1
trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 11
(Interventi di miglioramento della qualità dell'aria)
1.
Al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico e favorire il miglioramento della qualità dell'aria, per le annualità 2026 e 2027 la Regione promuove misure di efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento civile a biomassa incentivando le famiglie alla sostituzione degli impianti più inquinanti con sistemi ad alta efficienza ed a basse emissioni.
2.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la spesa di euro 900.000,00 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'Ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2025-2027.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi di cui al
comma 1
, nei limiti della spesa autorizzata al
comma 2
.
Art. 12
(Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte all'
articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 13
(Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024) per il sostegno della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027, di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.
Art. 13
(Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall'
articolo 18 della l.r. 13/2022
per il sostegno del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027, di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.
Art. 14
(Ulteriori modificazioni all'
articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17
. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17
(Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)) le parole: "
1.500.000,00 per l'anno 2025
" sono sostituite dalle seguenti: "
2.651.000,00 per l'anno 2025
".
2.
Al maggior onere di euro 1.151.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 derivante dal presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 15
(Modificazioni e integrazioni alla
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
)
1.
L'
articolo 38 bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:
"
Art. 38 bis
(Fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica.
2. Il Fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento degli interventi volti a prevenire l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche e per provvedere all'eventuale indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.
3. Sono indennizzabili i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada).
4. Sono esclusi dall'indennizzo, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.
5. Il Fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento degli indennizzi relativi a danni verificatisi successivamente al 1 agosto 2025.
6. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:
a) per le attività di prevenzione euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027;
b) per il finanziamento degli indennizzi euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 800.000,00 a decorrere dall'esercizio 2026.
8. La copertura finanziaria delle spese autorizzate al precedente comma è assicurata dalle risorse finanziarie previste alla Missione 16
"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"
, Programma 02
"Caccia e pesca"
, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
9. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le attività di prevenzione è quantificata e autorizzata con legge di bilancio regionale, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
".
2.
L'
articolo 38 ter della l.r. 14/1994
è abrogato.
Art. 16
(Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10
(Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) è aggiunto il seguente:
"
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c) nonché dall'
articolo 8 del regolamento regionale 24 gennaio 2024, n. 2
(Regolamento regionale per l'attuazione della
l.r. 4 dicembre 2018, n. 10
(Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)), le procedure per il rilascio di concessioni su beni ed aree facenti parte del demanio idrico lacuale regionale e per la determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
".
2.
Dopo il
comma 3-bis dell'articolo 28 della l.r. 10/2018
è aggiunto il seguente:
"
3-ter. Fino alla data di adozione dell'atto di Giunta di cui al comma 1-bis dell'articolo 27, su beni ed aree facenti parte del demanio idrico lacuale regionale, si applicano le linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2019, n. 661.
".
Art. 17
(Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)
1.
Per l'annualità 2025 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del
regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726
(Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33
(Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del 30 per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del
regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").
2.
Il termine per il versamento del canone di cui al
comma 1
è differito al 31 agosto 2025.
3.
A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al
comma 1
, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 83.123,08 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'
articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
4.
Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2025 di euro 333,30 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2025 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 18
(Modificazioni all'
articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12
. Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica)
1.
Ai commi 2 e 4 dell'
articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12
(Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali) l'importo di euro: "
500.000,00
" è sostituito dall'importo di euro: "
1.500.000,00
".
2.
Il maggiore onere di euro 1.000.000,00 di cui al comma precedente trova copertura negli stanziamenti dell'esercizio 2025 della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 03 "Edilizia scolastica", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 19
(Contributo alle celebrazioni del centenario della nascita di Dario Fo)
1.
La Regione, in armonia con
l'articolo 11 quater dello Statuto regionale
, partecipa agli eventi programmati nel territorio regionale per le celebrazioni, nel 2026, del centenario della nascita del celebre artista Dario Fo, con un contributo alla "Fondazione Fo Rame" di euro 200.000,00 per l'anno 2026.
2.
All'onere di cui al
comma 1
del presente articolo si provvede con le risorse stanziate nell'esercizio 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 20
(Sostegno candidatura Norcia capitale della cultura 2033)
1.
Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio umbro, la Regione partecipa al Comitato Promotore per la candidatura di Norcia a capitale della cultura 2033 nell'ambito della Civitas Appenninica.
2.
Il Comitato Promotore, costituito dal Comune di Norcia e altri Enti e soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), coordina e pianifica le attività necessarie per la presentazione della candidatura, promuovendo iniziative culturali, turistiche ed economiche per la valorizzazione del territorio e contribuendo annualmente al finanziamento delle medesime attività e dell'intero progetto.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 80.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 e di euro 35.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
4.
La spesa autorizzata al comma precedente trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 21
(Interventi di manutenzione ordinaria di opere idrauliche nei corsi d'acqua e nei bacini di competenza regionale)
1.
Le spese autorizzate per gli interventi di manutenzione e gestione ordinaria del demanio idrico e delle opere idrauliche nei corsi d'acqua e nei bacini di competenza regionale di cui all'
articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10
(Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) sono integrate, nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 del Bilancio di previsione 2025-2027.
2.
Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al presente articolo è determinata con legge di Bilancio regionale ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011
.
Art. 22
(Integrazione all'
articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1
)
1.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1
(Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della
direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), è inserito il seguente:
"
7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2025 e di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per l'esecuzione di uno studio di fattibilità economica, previa individuazione di uno specifico advisor terzo tramite procedura ad evidenza pubblica. La copertura finanziaria della spesa è assicurata negli stanziamenti degli esercizi 2025 e 2026 della Missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
, Programma 06
"Tutela e valorizzazione delle risorse idriche"
, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
".
Art. 23
(Modificazione all'
articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 29
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/2024
è sostituito dal seguente:
"
1. Per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.197.596.371,77 e di cassa per euro 4.613.850.079,55 e spese di competenza per euro 4.197.596.371,77 e di cassa per euro 4.613.850.079,55 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
".
Art. 25
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.