Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 16 ottobre 2025

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

 18/10/2025  entrata in vigore
REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2025 , n. 7 .
Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del 17/10/2025

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi dell' articolo 9 della Costituzione e degli articoli 11, 11 ter e 11 septies dello Statuto regionale , per mezzo della presente legge attua l' articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

2. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la presente legge disciplina in particolare, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (di seguito impianti FER). Tutte le aree non ricomprese nelle precedenti classificazioni sono definite ordinarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024.

3. Alle procedure abilitative e autorizzative, nonché alle procedure di valutazione ambientale, relative ad impianti a fonti rinnovabili in corso, non si applicano l' articolo 7 , commi 6 e 8 e l' articolo 9 (1) . Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Restano ferme le procedure amministrative di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ) e, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione persegue la finalità del raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette, dell'autonomia energetica regionale, nonché dell'azzeramento di consumo di suolo netto entro il 2050.

2. La Regione realizza la transizione del sistema energetico regionale attraverso la progressiva sostituzione delle fonti fossili con fonti di energia rinnovabile, basando la propria azione sui principi di sostenibilità ambientale ed economica, di giustizia sociale e climatica.

3. La Regione riconosce il diritto all'autoproduzione di energia per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari di autoconsumo al fine di contrastare la povertà energetica.

4. Nel raggiungimento degli obiettivi, a partire da quelli intermedi, fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) la Regione Umbria individua le seguenti priorità:

a) attuare le strategie delineate dall'Unione europea (UE) nel piano REPowerEU e dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, per l'affrancamento graduale dalla dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone;

b) raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo per la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas climalteranti al 2030, rispetto ai livelli precedenti al 1990, e l'impatto climatico zero al 2050;

c) conciliare la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del patrimonio culturale e delle aree agricole e forestali, e in particolare, con l'identità umbra e il suo patrimonio agroalimentare;

d) favorire l'uso razionale del territorio e delle risorse energetiche attraverso l'applicazione del principio di prossimità tra la localizzazione degli impianti e il fabbisogno di energia tenendo conto dello sviluppo delle reti di distribuzione;

e) rispondere alle esigenze economiche e sociali delle comunità locali privilegiando la realizzazione di impianti destinati alle comunità energetiche rinnovabili (di seguito CER) di cui alla legge regionale 6 maggio 2024, n. 6 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile);

f) favorire la competitività dei settori economici, in primo luogo quelli energivori, riconoscendo la realizzazione di impianti quale fattore strategico di attrazione degli investimenti nel territorio regionale;

g) privilegiare la realizzazione di impianti destinati all'autoconsumo diretto o a distanza anche sotto la forma di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC);

h) garantire la possibilità di ricorrere a sistemi ad isola.

5. Le finalità del presente articolo sono realizzate, anche attraverso il Piano Energetico Regionale, ai sensi dell' articolo 16, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

6. Le province e i comuni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi complessivi stabiliti per la Regione Umbria. ll Piano Energetico Regionale di cui al comma 5 individua gli obiettivi, ripartiti territorialmente, e le modalità attuative.

7. Nell'ambito dei bandi pubblici rivolti alle amministrazioni comunali, la Regione nonché i suoi enti e società strumentali individuano criteri di premialità per i comuni che raggiungono gli obiettivi di cui al comma 6 .

8. La Regione ritiene di preminente interesse strategico lo sviluppo integrato di sistemi di accumulo, giornalieri e stagionali, nelle molteplici tecnologie disponibili in grado di soddisfare le diverse tipologie di domanda, al fine di compensare la discontinuità di produzione delle fonti di energia rinnovabile.

Art. 3

(Aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile)

1. Fermo restando quanto previsto all' articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 , sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le seguenti:

a) le superfici e le coperture degli edifici e delle strutture edilizie;

b) le aree a parcheggio laddove, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno, sia garantita la necessaria presenza di posti auto;

c) tutte le aree di pertinenza e quelle asservite all'immobile principale, ad esso funzionalmente collegate e utilizzate;

d) le aree utilizzate quali depositi di materiali e/o rifiuti realizzate in conformità agli strumenti urbanistico/edilizi;

e) le aree e le superfici, comprensive di una buffer zone di 500 metri anche qualora questa ricada nello spazio rurale così come definito ai sensi dell' articolo 88 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), ricomprese in:

1) insediamenti produttivi e per servizi esistenti di cui all' articolo 96 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)) nonché definizioni precedenti o equiparate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 );

2) insediamenti produttivi e per servizi dismessi così come specificate all' articolo 97 del r.r. 2/2015 individuati nel Piano Regolatore Generale;

f) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, compresi quelli situati nello spazio rurale così come definito ai sensi dell' articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 30 per cento rispetto al primo intervento, definito nel titolo abilitativo originario laddove previsto;

g) la superficie degli invasi e bacini artificiali destinati al fotovoltaico flottante;

h) i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, individuati ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 ;

i) le discariche e i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;

j) le aree di cava dismesse di cui all' articolo 2, comma 1, lettera o bis) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);

k) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

l) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi comprese le aviosuperfici, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

m) le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;

n) le aree adiacenti alla rete autostradale, al tracciato della A1, E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle entro una distanza non superiore a 300 metri;

o) le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;

p) i beni del demanio a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Interno o al Ministero della Giustizia o individuati dall'Agenzia del demanio;

q) i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;

r) i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue;

s) gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri;

t) gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile quali rotatorie, aiuole, spartitraffico;

u) le aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi dell' articolo 31 del d.lgs. 199/2021 . Sono ricomprese anche le aree situate nello spazio rurale così come definito ai sensi dell' articolo 88 della l.r. 1/2015 , nonché definizioni precedenti o equiparate;

v) le aree destinate ad impianti ad isola, nonché ai relativi sistemi di accumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale;

w) le superfici e le aree interne alle strutture carcerarie;

x) per gli impianti eolici con potenza nominale superiore ad 1 MW, per un'altezza massima al mozzo di 100 metri, le aree con i seguenti requisiti contestualmente posseduti:

1) velocità media del vento onshore a 150 metri s.l.t. superiore a 6 m/s di cui all'Atlante Eolico Italiano;

2) bassa esposizione panoramica rispetto ai beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lettere f) e m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );

y) le aree differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate all'Allegato A, parte integrante della presente legge.

2. Al fine di individuare ulteriori aree definite idonee alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dal comma 1 , la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un apposito disegno di legge di aggiornamento dell'Allegato A, a seguito di:

a) approvazione di leggi o atti di pianificazione e programmazione regionale;

b) proposta dei comuni, su delibera di consiglio comunale, per superfici finalizzate al soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla redazione, ai fini ricognitivi, della mappatura delle aree idonee a bassa esposizione panoramica destinate alla fonte eolica come indicate al comma 1, lettera x) .

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla redazione, ai fini ricognitivi, di apposita cartografia distinta per tipologia di fonte rinnovabile, corredata di elementi informativi quali l'estensione territoriale ed eventuali altri parametri utili alla definizione del potenziale installativo. La cartografia è liberamente consultabile sul sito istituzionale della Regione Umbria tramite la piattaforma WebGis. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia successivamente all'approvazione delle modifiche di legge di cui al comma 2 ed ogni qualvolta si renda necessario.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, i termini dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee sono ridotti di un terzo e, laddove previsto, l'Autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio comunque non vincolante.

6. Ai fini della redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione di cui all' articolo 12, comma 5, del d.lgs. 190/2024 la Giunta regionale fa riferimento alle aree idonee di cui al presente articolo.

7. La definizione delle aree a bassa esposizione panoramica, di cui al comma 1, lettera x) , è determinata dal grado di visibilità dalle aree, identificate come beni paesaggistici, la cui immagine è storicizzata e che identificano i luoghi dell'Umbria anche in termini di notorietà internazionale e attrattiva turistica.

Art. 4

(Aree non idonee)

1. Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del presente articolo, sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

2. La non idoneità si applica, fermo restando quanto previsto all' articolo 1, comma 3 , anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 .

4. Sono altresì definite non idonee le superfici e le aree comprese:

a) nei siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e UNESCO MAB;

b) nella Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) nei corridoi e nelle pietre di guado della Rete Ecologica regionale;

d) nelle praterie sommitali a quota superiore ai 900 metri indicate nella carta Geobotanica dell'Umbria di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

e) nella "fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto" iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Prot. n. 6420 del 20 febbraio 2018);

f) nelle aree ad alta esposizione panoramica individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e dal PPR;

g) nelle aree della viabilità panoramica principale e strade panoramiche individuate dai PTCP e dal PPR per una fascia di 150 metri per lato;

h) nella cartografia della viabilità storica, delle Ville e giardini, delle Abbazie e dei principali siti benedettini, dell'architettura religiosa e militare, così come individuati nelle carte nn. 23, 24 e 28 allegate alla l.r. 27/2000 e del PPR;

i) nelle fasce di pericolosità idraulica A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ad esclusione degli impianti idroelettrici;

j) nelle fasce di rischio idrogeologico R3 e R4 del PAI.

5. Per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici sono non idonee le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 500 metri.

6. Per gli impianti eolici sono non idonee le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 3.000 metri.

7. Per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e/o produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue, sono aree non idonee:

a) le aree e superfici ricomprese fino a 2.000 metri dai recettori sensibili quali centri abitati, scuole, strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, centri di aggregazione;

b) le aree nel perimetro dei beni di cui al comma 3 e all'interno di una fascia di rispetto pari a 3.000 metri dagli stessi.

8. Ai sensi dell' articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021 sono definite come aree vietate all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ad esclusione di quelle definite all' articolo 3 , quelle ricomprese nello spazio rurale così come definito ai sensi dell' articolo 88 della l.r. 1/2015 , fermo restando quanto stabilito dall' articolo 5 .

9. Le disposizioni di non idoneità del presente articolo sono da intendersi comprensive delle aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell' articolo 45 del d.lgs. 42/2004 .

10. La Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità dell'Allegato 3, Paragrafo 17 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può individuare aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dai commi 2 e 3 su proposta dei comuni o delle province, deliberata dai rispettivi organi consiliari. Il comune nell'elaborazione della proposta può avvalersi del contributo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria, accompagnandola con apposita istruttoria che giustifichi la specifica e motivata esigenza di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessa alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito.

11. La proposta di cui al comma 10 non può comprimere o includere le aree idonee definite dalla normativa nazionale, non può avere effetto retroattivo sulle richieste autorizzative già presentate e non può essere in contrasto con il pieno raggiungimento degli obiettivi, regionali e comunali, di installazione di impianti FER.

Art. 5

(Prevalenza del principio di idoneità)

1. Qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all' articolo 3 , sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell' articolo 4 , la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli impianti di cui all' articolo 4, comma 7 .

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica, per ciò che concerne le aree idonee di cui all' articolo 3, comma 1, lettera x) , sovrapposte alle aree di cui all' articolo 4, comma 4, lettera d) .

4. Qualora un'area idonea di cui all' articolo 3, comma 1, lettera u) , sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell' articolo 4 , la potenza complessiva degli impianti a fonti rinnovabili a servizio della CER non deve risultare superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici della comunità stessa.

5. Per quanto riguarda le aree idonee di cui all' articolo 3, comma 1 limitatamente alle Zone A (centri storici), gli impianti dovranno essere architettonicamente integrati, disposti in maniera ordinata e regolare e di colorazione similare al manto di copertura esistente.

6. I comuni all'interno delle Zone A (centri storici), con riferimento esclusivo a quelle situate all'interno del perimetro di beni vincolati ai sensi dell' articolo 136 del d.lgs. 42/2004 , attraverso la proposta di cui all' articolo 4, comma 10 , possono individuare delle zone non idonee all'installazione di impianti FER sulle coperture e sulle superfici degli edifici. La proposta deve essere contestualmente accompagnata dall'individuazione di specifiche aree o superfici idonee da riservare in maniera esclusiva agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui al presente comma, anche attraverso la proposta di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) . La superficie garantita ad ogni categoria di utente deve essere congrua a soddisfare i diversi fabbisogni di autoconsumo e gli impianti ivi realizzati dovranno essere a servizio di una CER. Per l'uso di tali aree il comune può richiedere esclusivamente all'utente un contributo per i costi di gestione, protezione e corretta manutenzione dell'area.

7. I comuni possono, in ogni caso, individuare attraverso la proposta di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) , delle aree o superfici idonee da riservare agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui all' articolo 4 , al fine di garantire la soddisfazione dei loro fabbisogni di autoconsumo, anche sotto forma di CER, alle stesse condizioni economiche previste dal comma 6 .

8. Il comma 1 del presente articolo non si applica alle zone individuate ai sensi dell' articolo 4, comma 10 e del comma 6 del presente articolo.

9. Esclusivamente per interventi a servizio di aziende agricole e zootecniche, le disposizioni di cui all' articolo 4 , commi 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli impianti agrivoltaici avanzati, così come definiti dal comma 1-quater dell'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , la cui attività realizzata al di sotto della copertura fotovoltaica sia destinata ad agricoltura biologica certificata, secondo la normativa europea e quella nazionale di settore, le cui colture o allevamenti consociati alla produzione energetica siano costituiti da varietà autoctone di interesse agrario e da razza iscritte al registro di cui all' articolo 68 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

10. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, approva le linee guida destinate agli impianti agrivoltaici di cui al comma 9 , per l'integrazione degli stessi nel paesaggio, nelle forme e nelle tecniche d'impianto della tradizione.

11. Gli impianti agrivoltaici di cui al comma 9 devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Umbria e devono corredare la richiesta di autorizzazione con:

a) la presentazione del piano aziendale colturale o zootecnico;

b) un impegno vincolante del soggetto che porterà avanti l'attività agricola e zootecnica;

c) la garanzia di cui all' articolo 7, comma 8 , vincolata all'eventuale cessazione dell'azienda agricola.

12. Qualora a presentare il progetto sia l'ente esponenziale di dominio collettivo, la comunanza o università agraria, costituita da almeno dieci anni, per i propri bisogni di autoconsumo, sussistente nelle aree gravate da uso civico oggetto dell'intervento non si applicano i divieti di cui all' articolo 4, comma 2 .

Art. 6

(Accumulo di energia)

1. La Regione ritiene proritaria, nell'ambito della programmazione energetica regionale, l'implementazione di sistemi di accumulo aumentando la superficie occupabile, differenziati per necessità ed efficienza della tipologia di domanda, collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui all' articolo 3 nonché quelli delle deroghe previste dall' articolo 5 , tra i quali:

a) batterie di accumulo (BESS);

b) impianti di produzione di idrogeno verde;

c) sistemi di accumulo gravitazionale;

d) invasi e bacini idrici integrati con centrali idroelettriche da pompaggio.

2. Gli interventi nelle aree idonee, di cui all' articolo 3, comma 1 , contigui ad un'area ordinaria possono usufruire della superficie di quest'ultima fino ad un 20 per cento in più rispetto alla superficie dell'impianto da progetto qualora sia previsto un accumulo di potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva prevista dall'intervento. L'area ordinaria così occupata è da considerarsi area idonea. L'aumento di superficie non è applicabile alle aree non idonee di cui all' articolo 4 .

3. Per i siti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) , la variazione di superficie occupabile è incrementata di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo di cui al comma 1 del presente articolo, per una potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva a valle dell'intervento di modifica dell'impianto FER. L'aumento di superficie non è cumulabile con quello previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Gli invasi e i bacini artificiali di cui all' articolo 3, comma 1, lettera g) , sono definiti aree idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, destinati all'accumulo, integrati all'alimentazione di sistemi idrici per l'uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici superficiali o sotterranei in sofferenza.

Art. 7

(Minimizzazione degli impatti ed equa ripartizione territoriale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024 )

1. La valutazione degli impatti ambientali di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche non soggetti alle procedure di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 , è preordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali, prima dell'avvio delle procedure abilitative o autorizzative di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024 , il soggetto proponente informa il comune interessato.

2. Il soggetto proponente è tenuto a dimostrare con apposita relazione la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi, ivi compresa la minimizzazione del consumo di suolo. La stessa è corredata di una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio. L'amministrazione procedente valuta, nell'ambito della conferenza dei servizi, attraverso gli elementi contenuti nel progetto e nella relazione, ogni sviluppo delle diverse alternative, financo l'opzione zero, prescrivendo, laddove possibile, gli interventi di riduzione e mitigazione, degli impatti commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impianto di produzione di energia e delle opere connesse. Le eventuali modifiche successive alla presentazione non costituiscono varianti e non determinano la necessità di ripresentare la domanda a seguito dell'accoglimento della soluzione alternativa proposta o concordata.

3. I progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono altresì essere corredati dalla documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle aree su cui è prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di impianti di generazione elettrica o di produzione di biometano, derivanti da processi di fermentazione anaerobica da biomasse, deve essere inoltre attestato l'approvvigionamento, proprio o con contratti sottoscritti con altri soggetti, delle quantità di materiali dell'alimentazione in ingresso dell'impianto nonché l'effettiva disponibilità dei terreni a cui è destinato lo spandimento del digestato e del compost, tenendo conto dei limiti quantitativi di carico di azoto per superficie.

4. In caso di impianti FER con potenza installata maggiore a 100 kW il soggetto proponente è altresì tenuto a dimostrare preliminarmente la fattibilità tecnica della connessione, nonché la disponibilità effettiva delle aree su cui essa dovrebbe svilupparsi, ricorrendo eventualmente anche all'installazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di mitigare gli impatti sulla rete elettrica.

5. Gli elaborati tecnici descrittivi degli interventi, a firma di tecnici abilitati, devono avere un livello di progettazione definitiva. In particolare, sulla base di adeguati rilievi e misurazioni ai fini della procedibilità gli elaborati devono contenere i seguenti contenuti minimi, fatti salvi quelli già previsti dalla normativa di settore:

a) le modifiche morfologiche, attraverso planimetrie e sezioni che evidenzino gli scavi e i riporti rispetto allo stato attuale;

b) la distanza dai beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004 , dai centri abitati e da singole abitazioni residenziali, da attività agrituristiche, da strade/percorsi/viabilità di libero accesso, da proprietà di terzi;

c) l'intervisibilità dell'impianto in progetto con gli elementi di cui alla lettera b) e le relative soluzioni progettuali di riduzione e mitigazione dell'impatto visuale, in particolar modo l'effetto cumulo con altri impianti preesistenti e verificando da apposito elenco comunale, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornato costantemente, l'eventuale presenza di altri in fase di autorizzazione;

d) la producibilità specifica attesa dall'impianto corredata dai relativi dati e metodologie di stima nonché nel caso di impianti eolici le caratteristiche anemometriche del sito e le risultanze delle misurazioni che attestano le ore equivalenti annue di funzionamento rilevate;

e) le eventuali interferenze con la Rete Ecologica regionale e le relative soluzioni di non interruzione della connettività ecologica;

f) le pertinenti valutazioni previsionali di emissioni acustiche, elettromagnetiche, atmosferiche e odorigene, scarichi idrici;

g) i criteri e le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;

h) le misure di sicurezza previste nella fase di costruzione ed esercizio degli impianti in progetto e, nel caso di impianti eolici, il calcolo della distanza di gittata in caso di rottura di componenti dell'impianto;

i) nel caso di impianti eolici, l'analisi dell'accessibilità dell'area, la sistemazione della viabilità per il trasporto dei componenti d'impianto al sito di installazione, nonché la progettazione delle opere civili e delle modifiche alla viabilità internamente al parco eolico, in coerenza con le sue dimensioni;

j) gli interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e la stima analitica dei costi;

k) l'indagine, comprensiva di ricognizione di superficie, volta a verificare preventivamente l'interesse archeologico su tutte le aree oggetto d'intervento;

l) la valutazione del rischio sismico e localizzazione rispetto alle faglie capaci.

6. Nelle aree non idonee la richiesta autorizzativa deve essere corredata da adeguata documentazione che dimostri l'impossibilità di diversa localizzazione dell'impianto, verificata di concerto con il comune interessato, nonché la condizione di compatibilità dell'intervento con la pianificazione e la normativa in materia di rischio idraulico e idrogeologico. L'esclusiva disponibilità delle aree da parte del proponente non costituisce, di per sé, elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni.

7. Per gli impianti eolici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, le misurazioni di cui al comma 5, lettera d) , devono essere effettuate ad una distanza massima di 2.000 metri dal perimetro del sito e per una durata almeno pari ad un anno, in un periodo antecedente non oltre due anni dalla data di presentazione del progetto. Il valore minimo di producibilità specifica, che deve essere garantito dai nuovi impianti, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.

8. Conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 per gli impianti di potenza superiore a 4 MW il proponente deve corredare la richiesta autorizzativa con un impegno ad attivare una garanzia finanziaria a copertura dei costi per gli interventi di dismissione di cui al comma 5, lettera j) , al momento dell'avvio dei lavori. La garanzia è stipulata dal proponente con l'obbligo di rinnovo in caso di scadenza nel corso dell'esercizio, pena l'interruzione dell'attività, o comunque valida per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto aumentata di un anno e per un importo non inferiore a 50,00 euro per ciascun kW di potenza installata. Nelle aree non idonee la garanzia finanziaria deve essere allegata al momento della presentazione dell'istanza autorizzativa, si applica anche agli impianti inferiori a 4 MW e l'importo è aumentato a 150,00 euro per ciascun kW. Per le richieste autorizzative nelle aree non idonee in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di garanzia può essere assolto con un impegno a stipularla prima dell'inizio lavori.

9. L'installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, non può essere comunque superiore all'occupazione massima del 3 per cento della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun comune. L'occupazione è calcolata rispetto alla sommatoria della superficie degli impianti esistenti o autorizzati.

10. Nel caso delle aree non idonee, di cui all' articolo 4 , fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, la superficie occupabile da progetto ricompresa nello spazio rurale non può essere superiore al 5 per cento della superficie totale delle aree in disponibilità del soggetto proponente. Per superficie totale sono da intendersi esclusivamente le aree confinanti non discontinue.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nel caso di impianti agrivoltaici di cui all' articolo 5, comma 9 .

12. Il soggetto proponente è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), punto 2 e dell' articolo 9, comma 10, lettera d), del d.lgs. 190/2024 il programma di compensazioni ambientali e territoriali destinato ai comuni interessati dall'intervento. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina di cui all' articolo 9 del d.lgs. 190/2024 , il valore del programma di compensazioni ambientali e territoriali è non inferiore al 2 per cento dei proventi nel caso in cui l'impianto sia localizzato nelle aree idonee di cui all' articolo 3 e non inferiore al 3 per cento dei proventi nel caso in cui lo stesso sia localizzato nelle aree non idonee di cui all' articolo 4 . I proventi sono calcolati sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale attraverso propria deliberazione.

13. Gli obblighi di cui al comma 12 del presente articolo devono essere assolti preferenzialmente attraverso la realizzazione di impianti FER, ceduti in proprietà al comune o ai comuni ove sussiste l'impianto, da destinare a servizi pubblici o CER di cui il comune è promotore o membro attivo.

14. L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al presente articolo costituisce motivo di improcedibilità e di archiviazione della domanda.

15. La Giunta regionale può adottare atti di indirizzo o criteri generali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8

(Realizzazione di impianti fotovoltaici negli insediamenti di cui all' articolo 96 del r.r. 2/2015 e raccordo con gli strumenti di pianificazione urbanistica)

1. La realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie negli insediamenti di cui all' articolo 96 del r.r. 2/2015 si attua con intervento diretto, anche laddove la pianificazione urbanistica comunale richieda piani attuativi.

2. Per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che ricadono all'interno di insediamenti di cui al comma 1 , non ancora attuati, non è dovuto il reperimento delle dotazioni territoriali e funzionali previste dall' articolo 86 del r.r. 2/2015 . Resta fermo, a carico del proponente, in accordo con il comune, l'obbligo di realizzazione delle necessarie infrastrutturazioni, propedeutiche alla realizzazione dell'impianto stesso, volte a non compromettere l'attuazione della restante porzione di insediamento. Nell'area interessata dalla realizzazione degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, non è applicabile l'indice di utilizzazione territoriale di cui all' articolo 13 del r.r. 2/2015 , previsto dalla pianificazione comunale e, fino alla completa dismissione dell'impianto, le relative quantità edificatorie non potranno essere trasferite.

3. Le superfici di impianti, realizzati su coperture o aree pertinenziali di insediamenti, comprese quelle destinate a servizi pubblici o a servizi di pubblica utilità, non incidono sul conteggio della superficie utile coperta (SUC), né sugli indici di copertura e permeabilità di cui al r.r. 2/2015 .

Art. 9

(Oneri istruttori)

1. Gli oneri a carico del soggetto proponente e a favore dell'amministrazione procedente, nel caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, per le spese istruttorie relative al procedimento unico di cui all' articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all' articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 sono stabiliti in misura pari allo 0,1 per cento delle spese complessive di investimento.

2. A causa dell'aggravamento degli impegni per l'istruttoria, a causa dell'altissima probabilità di diniego, nelle aree non idonee gli oneri di cui al comma 1 sono aumentati al 5 per cento delle spese complessive di investimento.

3. Gli oneri di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a comunità energetiche rinnovabili.

4. Il pagamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 è interamente versato prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione.

5. Gli introiti derivanti dagli oneri istruttori di cui ai commi precedenti sono interamente destinati a:

a) la costituzione di un ufficio tecnico dedicato alle autorizzazioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con funzioni di supporto tecnico e di assistenza procedurale alle amministrazioni locali per l'istruttoria e la gestione dei procedimenti autorizzativi di loro competenza;

b) la pianificazione energetica regionale;

c) la costituzione dello Sportello Unico Regionale per le fonti rinnovabili e per le comunità energetiche;

d) le finalità generali della presente legge.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale provvede al monitoraggio al 31 marzo di ogni anno della potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di installazione da fonti rinnovabili e della distribuzione territoriale degli impianti.

2. Con cadenza semestrale i distributori di energia elettrica forniscono i dati relativi alla disponibilità delle infrastrutture di rete nel territorio per permettere ai potenziali soggetti proponenti interessati di verificare la possibilità di realizzazione di impianti FER.

3. In caso di scostamento dagli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, la Giunta regionale adotta le adeguate misure correttive eventualmente anche aggiornando l'elenco di cui all' articolo 3, comma 1 .

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione della presente legge e sui suoi effetti, contenente in particolare:

a) il numero e la tipologia dei procedimenti autorizzativi avviati, conclusi e in corso per impianti alimentati da fonti rinnovabili, distinti per fonte energetica e per comune;

b) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024;

c) la localizzazione e l'aggiornamento delle aree idonee e non idonee, con indicazione delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla mappatura iniziale;

d) gli eventuali ricorsi o contenziosi promossi a seguito dell'applicazione della legge, con indicazione delle principali motivazioni giuridiche;

e) gli interventi di supporto tecnico e finanziario attivati a favore dei comuni, delle imprese e delle CER;

f) una valutazione sugli effetti ambientali e paesaggistici derivanti dall'attuazione della normativa.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria, nella sezione "Amministrazione trasparente", entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 16 ottobre 2025

PROIETTI


ALLEGATI:
OMISSIS ALLEGATO A - AREE IDONEE ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera y)

Note della redazione

(1) - 

BUR n. 53 del 29/10/2025 Avviso di rettifica: Nel primo periodo del comma dell'art. 1 della l.r. 7/2025, in sede di coordinamento formale del testo approvato dall'Assemblea legislaiva è stato erroneamente mantenuto il riferimento all'articolo 8, anzichè all'articolo 9.