Legge regionale 26 settembre 2025, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 26 settembre 2025

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

 30/09/2025  entrata in vigore
REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 26 settembre 2025 , n. 6 .
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 29/09/2025

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T) approvato con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2024, con la presente legge detta disposizioni in materia di formazione, perseguendo soprattutto l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge introduce disposizioni integrative delle misure già previste nell'ordinamento regionale e, in particolare, detta norme modificative della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).


CAPO II

MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2018, N. 1 (SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)

Art. 2

(Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro))

1. Alla lettera w) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2018 dopo le parole: " del quadro nazionale " sono aggiunte le seguenti: " , orientandolo, in particolare, verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica, e verso le aree in cui si verifica il maggior disallineamento tra domanda e offerta di competenze ".

Art. 3

(Integrazione all' articolo 7 della l.r. 1/2018 )

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 dopo le parole: " agli indicatori, " sono inserite le seguenti: " agli impatti occupazionali previsti, ".

Art. 4

(Integrazione all' articolo 10 della l.r. 1/2018 )

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 dopo le parole: " finanziata dalla Regione, " sono inserite le seguenti: " anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro "labour market intelligence" e l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa, ".

Art. 5

(Integrazione all' articolo 28 della l.r. 1/2018 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:
 
" 1 bis. La Regione promuove l'apprendimento durante tutto l'arco della vita valorizzando, con l'acquisizione di micro-credenziali, la formazione espletata in contesti di lavoro e in percorsi formativi brevi. ".

Art. 6

(Modificazione e integrazioni all' articolo 29 della l.r. 1/2018 )

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 dopo le parole: " nel mercato del lavoro " sono inserite le seguenti: " , con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica " e dopo le parole: " della condizione sociale e personale dei destinatari " sono inserite le seguenti: " , nonché degli impatti occupazionali stimati, ".

2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 le parole: " e delle informazioni " sono sostituite dalle seguenti: " , con il coinvolgimento delle parti sociali, attivato anche mediante la promozione di patti per le competenze, e con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze "skill mismatch" , nonché delle informazioni ".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:
 
" 6 bis. La Regione promuove l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi finalizzati alla compartecipazione di soggetti privati in attività progettuali e formative, al coinvolgimento del partenariato e del tessuto socio-economico nella progettazione dell'offerta formativa regionale.
 
6 ter. La programmazione di cui ai precedenti commi può prevedere specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
".


CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 26 settembre 2025

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