CAPO I
OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T) approvato con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2024, con la presente legge detta disposizioni in materia di formazione, perseguendo soprattutto l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1
la presente legge introduce disposizioni integrative delle misure già previste nell'ordinamento regionale e, in particolare, detta norme modificative della
legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1
(Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).
CAPO II
MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2018, N. 1
(SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)
Art. 2
(Integrazione all'
articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1
(Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro))
1.
Alla
lettera w) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2018
dopo le parole: "
del quadro nazionale
" sono aggiunte le seguenti: "
, orientandolo, in particolare, verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica, e verso le aree in cui si verifica il maggior disallineamento tra domanda e offerta di competenze
".
Art. 4
(Integrazione all'
articolo 10 della l.r. 1/2018
)
1.
Alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018
dopo le parole: "
finanziata dalla Regione,
" sono inserite le seguenti: "
anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro
"labour market intelligence"
e l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa,
".
Art. 6
(Modificazione e integrazioni all'
articolo 29 della l.r. 1/2018
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018
dopo le parole: "
nel mercato del lavoro
" sono inserite le seguenti: "
, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica
" e dopo le parole: "
della condizione sociale e personale dei destinatari
" sono inserite le seguenti: "
, nonché degli impatti occupazionali stimati,
".
2.
Al
comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018
le parole: "
e delle informazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
, con il coinvolgimento delle parti sociali, attivato anche mediante la promozione di patti per le competenze, e con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze
"skill mismatch"
, nonché delle informazioni
".
3.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018
sono aggiunti i seguenti:
"
6 bis. La Regione promuove l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi finalizzati alla compartecipazione di soggetti privati in attività progettuali e formative, al coinvolgimento del partenariato e del tessuto socio-economico nella progettazione dell'offerta formativa regionale.
6 ter. La programmazione di cui ai precedenti commi può prevedere specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
".
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.