Art. 1
(Modificazioni all'
articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5
. Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5
(Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali) è sostituito dal seguente:
"
1. Per l'annualità 2025 l'importo dei canoni di concessione dovuti, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del
regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726
(Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33
(Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto, nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''), nella seguente misura:
a) del 50% per le attività economiche con scopo di lucro;
b) del 20% per gli Enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'
articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
(Attuazione dell'
articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86
, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), nonché per i soggetti preposti a servizi di pubblico interesse, a norma dell'
articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente).
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 5/2025
è inserito il seguente:
"
1 bis. A seguito dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente, il canone dovuto dal concessionario non può comunque essere inferiore al canone minimo ricognitorio previsto per l'anno 2025 dalla disciplina regionale vigente.
".
3.
Al
comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 5/2025
le parole: "
31 agosto
" sono sostituite dalle seguenti: "
15 Novembre
".
4.
Al
comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 5/2025
l'importo di: "
83.123,08
" è sostituito dal seguente: "
147.286,64
".
5.
Al finanziamento del maggiore onere di cui al
precedente comma 4
- quantificato in euro 64.163,56 - si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento dell'esercizio 2025 del "Fondo di Riserva per spese impreviste" di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
6.
Al
comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 5/2025
l'importo di: "
333,30
" è sostituito dal seguente: "
505,97
".
7.
Al finanziamento del maggiore onere di cui al
precedente comma 6
- quantificato in euro 172,67 - si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2025 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.