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Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 30 dicembre 2025

Date di vigenza

01/01/2026 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2025 , n. 10 .
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 63, S.o. n. 1 del 31/12/2025

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2026-2028, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A) nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 )) e dell' articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

1. All' articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali) le parole: " e di euro 16.481.242,09 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 " sono sostituite dalle seguenti: " , di euro 14.874.000,00 per l'anno 2026, di euro 16.884.000,00 per gli anni 2027 e 2028 e di euro 26.331.000,00 per l'anno 2029 ".

Art. 3

(Autorizzazione all'acquisto di immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare l'immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia, facente parte del complesso immobiliare denominato "Broletto", di proprietà di soggetti privati, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 252, particella 1550, sub 2, categoria C/1 con superficie catastale di mq 103, che viene iscritto al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile , da destinare a sede strumentale della Regione Umbria, al prezzo complessivo non superiore ad euro 100.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1 , si fa fronte con lo stanziamento previsto per l'esercizio 2026, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4

(Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)), per il sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento dei consumatori di cui all' articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), residenti nel territorio regionale, sono integrate dell'importo di euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori", Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Art. 5

(Disposizioni in materia di welfare integrativo)

1. A decorrere dal 2026, al fine di sostenere le misure di welfare integrativo di cui all' articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali) per i dipendenti della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa è previsto un fondo finanziato da risorse annualmente stanziate nei rispettivi bilanci in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare della spesa di personale, determinata ai sensi dell' articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti delle risorse disponibili già stanziate dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa, nei rispettivi bilanci, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente determinata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziate per il finanziamento della spesa di cui all' articolo 1 della l.r. 43/1983 , alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 del rispettivo Bilancio di previsione.

3. Resta ferma la facoltà di integrazione del finanziamento del fondo di cui al comma 1 , con le risorse rese disponibili a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del fondo risorse decentrate del personale del comparto e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono, con proprio atto, gli indirizzi per la gestione del fondo di cui al comma 1 , nel rispetto delle relazioni sindacali previste a riguardo dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6

(Sostegno alle famiglie numerose)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 300-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) disposte con l' articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)) per interventi di sostegno economico alle famiglie numerose, sono integrate, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028, di euro 180.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028.

Art. 7

(Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)

1. Per ciascuno degli anni 2026-2028 le risorse proprie della Regione per il finanziamento aggiuntivo corrente della spesa sanitaria regionale da destinare ai livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, di cui all' articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), sono determinate in euro 2.000.000,00.

2. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2026-2028 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 dicembre 2025

PROIETTI


ALLEGATI:
ALLEGATI: TABELLA A - OMISSIS