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Legge regionale 20 febbraio 2026, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 20 febbraio 2026

Date di vigenza

21/02/2026 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2026 , n. 1 .
Disposizioni per la celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed. Str. n. 8 del 20/02/2026

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito di quei valori fondamentali che caratterizzano la propria identità, quali:

a) la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;

b) la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, economica e territoriale, della valorizzazione delle differenze;

c) la cultura, l'educazione e la valorizzazione dei giovani;

d) la cura della salute della persona e dell'ambiente;

e) l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;

f) il pluralismo culturale ed economico;

g) la cultura del lavoro e dell'impresa a sostegno dello sviluppo economico e sociale;

h) il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria; celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'VIII Centenario della morte e promuove iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità culturale e spirituale che si è consolidata nei secoli in nome del Santo.

Art. 2

(Esercizio delle funzioni legate alle celebrazioni dell'VIII Centenario)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , le funzioni legate alle celebrazioni dell'VIII Centenario, di attuazione e gestione, sono incardinate presso la Presidenza della Regione. A supporto della Presidenza è preposta l'unità di missione quale sede di raccordo interdirezionale tra le strutture regionali competenti.

2. L'unità di missione di cui al comma 1 non costituisce struttura organizzativa autonoma, non comporta l'istituzione di nuovi uffici né l'incremento della dotazione organica regionale ed è costituita mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili nell'ambito degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. L'unità di missione è incardinata nel Servizio competente in materia di affari generali, cerimoniale e comunicazione della Presidenza della Regione, che assicura il supporto amministrativo, contabile e organizzativo necessario allo svolgimento delle attività di coordinamento connesse alle celebrazioni integrato dalle direzioni regionali competenti per materia e da tre componenti dell'Ufficio di Gabinetto della Presidente.

4. L'unità di missione ha il compito di promuovere e favorire le iniziative riguardanti la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi secondo le finalità e le disposizioni di cui alla presente legge.

5. L'unità di missione propone alla Giunta regionale, ai fini della sua approvazione, il programma regionale celebrativo dell'ottavo centenario e le linee prioritarie di intervento, provvede altresì, al coordinamento regionale delle attività ed alla formulazione di proposte di cui alla presente legge, trasmette inoltre, le iniziative riconosciute al Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi) per l'inserimento nel calendario nazionale degli eventi. Restano fermi i compiti del Comitato medesimo in ordine ai programmi e ai piani di cui all' articolo 4 della legge 140/2022 .

6. La partecipazione ai lavori dell'unità di missione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e può essere prevista, a supporto dei lavori del medesimo, la partecipazione di personale degli Enti strumentali della Regione, in particolare di Sviluppumbria S.p.A..

7. Sul portale istituzionale della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, è realizzata una sezione autonoma dedicata alle celebrazioni, destinata a raccogliere, documentare e rendere visibili tutte le iniziative promosse, patrocinate o riconosciute di particolare autorevolezza dalla Giunta regionale in raccordo con il Comitato nazionale, al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

Art. 3

(Attività di informazione e comunicazione realizzate dalla Regione)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , la Regione predispone e realizza un programma integrato di informazione e comunicazione finalizzato alla conoscenza presso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale della celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Art. 4

(Sostegno alle iniziative dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati)

1. La Regione sostiene le iniziative dei comuni e province dell'Umbria e di altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore, nella realizzazione di interventi che hanno lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero francescano, mediante riconoscimento di contributi alle spese sostenute per le medesime, commisurati alla rilevanza delle iniziative esercitando altresì, un'azione di coordinamento di tali iniziative in raccordo con quelle promosse dal Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 140/2022 . Restano fermi i compiti del Comitato medesimo in ordine ai programmi e ai piani di cui all' articolo 4 della legge 140/2022 .

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplina i criteri e le modalità di riconoscimento ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 .

3. La Regione favorisce forme di collaborazione con altre regioni o paesi esteri, con le quali diffondere la conoscenza della vita, delle opere, del pensiero e dell'eredità spirituale del Santo anche attraverso la stipula di appositi accordi e/o intese.

Art. 5

(Iniziative della Regione)

1. La Regione, al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, su proposta dell'unità di missione, sostiene le iniziative culturali promosse da soggetti pubblici e privati, ispirate alla vita ed alle opere del Santo ed alla conoscenza della sua figura nell'arte e nel patrimonio storico, documentale e letterario quali:

a) il sostegno alle produzioni cinematografiche e di documentari, artistiche, teatrali e alla realizzazione di mostre;

b) la partecipazione agli oneri per l'organizzazione di una mostra sulla figura di San Francesco d'Assisi come rappresentata nella pittura nel corso dei secoli, rimettendo ad un accordo con il Ministero della cultura le modalità operative di svolgimento della stessa;

c) la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario al fine di diffondere il pensiero francescano anche attraverso l'attività celebrativa degli enti territoriali, rimettendo ad un accordo con il Ministero della cultura le relative modalità operative.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplina i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno alle iniziative di cui al comma 1 .

Art. 6

(Iniziative in materia di solidarietà e politiche giovanili)

1. La Regione Umbria nel segno dei valori francescani e riconoscendo il ruolo dei giovani nella società quali agenti fondamentali del cambiamento e dello sviluppo sociale, su proposta dell'unità di missione, supporta le iniziative che favoriscono le attività di aggregazione sociale, culturale, ricreativa finalizzate all'ascolto e all'accoglienza dei giovani e dei soggetti a rischio di emarginazione o di povertà, nonché destinate al sostegno dei centri di aggregazione.

2. La Regione sostiene altresì, le iniziative finalizzate ad assicurare il diritto all'istruzione, nonché quelle in ambito formativo, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico Regionale, le scuole di ogni ordine e grado ed i centri di formazione della regione, ispirate alla vita ed alle opere del Santo ed alla conoscenza della sua figura come rappresentata nell'arte nel corso dei secoli.

3. La Regione Umbria riconoscendo il ruolo dei giovani nella società, nel segno dei valori francescani, ne promuove il sostegno attraverso l'attivazione di politiche che favoriscano l'avviamento nel mondo del lavoro e della ricerca, nonché il diritto all'inclusione sociale dei giovani e delle persone con disabilità.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'unità di missione, individua le forme di attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e ne disciplina i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno.

Art. 7

(Inserimento nella rete regionale delle cure palliative pediatriche di un hospice pediatrico)

1. La Regione Umbria, in coerenza con la programmazione regionale in materia di cure palliative, sostiene la realizzazione di un hospice pediatrico a dimensione provinciale, come "opera segno" dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi individuato in un presidio ospedaliero territoriale, quale struttura inserita nella rete regionale delle cure palliative.

2. L'hospice pediatrico di cui al comma 1 è destinato ad assicurare, nell'ambito della rete regionale, percorsi assistenziali integrati, continuativi e multidisciplinari rivolti a minori nell'ambito delle cure palliative, in coerenza con il fabbisogno sanitario regionale, a garanzia dell'erogazione dei LEA e secondo gli indirizzi definiti dal Piano socio sanitario regionale e da ulteriori atti di programmazione regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche e integrazioni agli atti di programmazione sanitaria, organizzativa e finanziaria vigenti, nel rispetto del limite di invarianza finanziaria di cui al comma 3 .

Art. 8

(Interventi per l'accessibilità dei luoghi francescani)

1. La Regione, al fine di favorire l'accessibilità ai luoghi francescani sul territorio regionale, predispone un programma per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale sia all'interno del territorio regionale sia in collegamento con le altre regioni, con riferimento alle previsioni connesse ai flussi di visitatori ed allo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni legate all'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

2. La Regione favorisce la conoscenza e la fruizione della rete delle vie e dei cammini francescani che insistono sul territorio regionale nell'ambito del sistema dei cammini di cui all' articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo).

3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione mediante la partecipazione in qualità di socio fondatore all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco" persegue:

a) l'adozione di strategie condivise di valorizzazione delle vie e cammini tra istituzioni centrali, regionali e locali, gestori di itinerari, associazioni, enti religiosi, operatori pubblici e privati e comunità ed enti locali;

b) la realizzazione di programmi e progetti finalizzati al miglioramento della fruibilità, dell'accessibilità e dei servizi di accoglienza;

c) l'implementazione di sistemi di monitoraggio, per la raccolta di dati su flussi turistici e sui relativi impatti;

d) il coordinamento delle varie iniziative, centrali, regionali e locali, attraverso la costruzione di reti di operatori e di partenariati nazionali e internazionali;

e) la promozione di progetti di accoglienza donativa.

4. La Regione attraverso il portale della Regione per il Turismo, promuove la conoscenza e la fruizione del sistema dei cammini francescani, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Attività di protezione civile connesse agli eventi francescani)

1. Ai fini della gestione del notevole afflusso di visitatori e pellegrini connesso alle celebrazioni dell'VIII Centenario della transizione di San Francesco d'Assisi, la Regione, in coerenza con la legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile), promuove e coordina, d'intesa con le Province, i Comuni interessati e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, le attività di previsione, prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di emergenza e di affollamento, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte in Elenchi di altre Regioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione con lo Stato e con gli altri livelli di governo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Regione può concedere contributi agli enti locali, nei limiti dei maggiori oneri dagli stessi sostenuti per gli interventi di protezione civile strettamente connessi agli eventi e alle celebrazioni francescane, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'ordinamento contabile regionale e della programmazione finanziaria vigente.

3. Le attività di cui al presente articolo si svolgono in coordinamento con il Sistema nazionale di protezione civile, anche per il tramite delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo competenti, nel quadro dei principi di leale collaborazione e di unitarietà dell'intervento, mediante la stipula di protocolli, intese o altri strumenti di cooperazione istituzionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione, in raccordo con le aziende sanitarie regionali, assicura il potenziamento temporaneo e mirato dei servizi sanitari territoriali, ospedalieri ed emergenza-urgenza, inclusi i servizi di pronto soccorso e le altre strutture sanitarie insistenti sulle aree interessate dagli eventi e dalle celebrazioni francescane, al fine di garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai visitatori, ai pellegrini e alla popolazione residente. Tale potenziamento è attuato nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da disposizioni statali o da altri strumenti di finanziamento sovraordinati.

5. Ove disposizioni della legislazione statale vigente o sopravvenuta prevedano specifici stanziamenti destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi delle attività di protezione civile e dei correlati interventi sanitari connessi alle celebrazioni dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, tali risorse possono concorrere, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle medesime disposizioni statali, alla copertura degli oneri sostenuti dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti operativi del sistema regionale di protezione civile per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 6 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

4. Per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 8 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 10 "Trasporti", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

5. Per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

6. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 5 pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte mediante utilizzo del "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", previsto negli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2026 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 febbraio 2026

PROIETTI